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Deontologia e gestione della privacy

La professione dello psicologo è sottoposta al rispetto di un accurato Codice Deontologico e della più assoluta
privacy, è nell'interesse del cliente conoscere i propri diritti e le tutele a suo vantaggio.

Deontologia e privacy: Risorse

Doveri dello psicologo in sede di primo colloquio

Nel corso del primo colloquio psicologo e cliente formalizzano il conferimento dell'incarico professionale.
Lo psicologo è quindi tenuto in tale sede:

  • A comunicare i propri titoli professionali;

  • A pattuire il compenso della prestazione;

  • Ad acquisire ed illustrare il consenso alla prestazione, rilasciando copia all'interessato;

  • Ad acquisire il consenso al trattamento dei dati, rilasciando copia all'interessato;

  • A comunicare gli estremi della propria copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Riservatezza

questi gli articoli del Codice Deontologico a tutela della privacy del cliente:

Art.11. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

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Art.12. Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

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Art. 13. Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.


Art.14. Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.


Art.15. Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

La prestazione con pazienti minorenni

La prestazione con il paziente minorenne comporta ulteriori tutele:

Art. 31. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.


Ne consegue che:

  • Lo psicologo ha sempre l’obbligo di acquisire il consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale, evita l’acquisizione di tale consenso tramite delega o mail, nella tutela della libertà di autodeterminazione del paziente.

  • Qualora i due genitori siano in disaccordo sul trattamento, il genitore favorevole può rivolgersi al Giudice Tutelare. Qualora l’intervento sul minore sia ritenuto fortemente necessario è lo stesso psicologo a potersi rivolgere al Giudice.

  • Lo psicologo non può redigere relazioni senza il consenso di entrambi i genitori.

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